La Camera dei Deputati ha respinto, ieri, senza nemmeno esaminarne in dettaglio il testo, il progetto di legge che proponeva di aggravare le pene previste per i reati motivati dall'orientamento sessuale della vittima. Confuse e labili le spiegazioni date dai sostenitori della reiezione, soprattutto quanto ad una presunta incostituzionalità della "superprotezione" che sarebbe stata accordata alle vittime di quei reati. Esaminiamo più in profondità la questione.
Nel nostro ordinamento penale, vi sono numerose disposizioni che contemplano reati o aggravanti legati a pregiudizi ritenuti odiosi: ad esempio, la legge n. 205 del 1993 punisce specificamente l'incitamento all'odio razziale e religioso e prevede una aggravante per i reati così motivati. L'ordinamento non ha trattato questi casi alla stessa stregua degli insulti o delle minacce o delle risse motivati dal tifo calcistico, che sono rimasti incasellati nelle normali fattispecie di reato.
L'ordinamento, in questi casi, ha considerato che certi valori costituzionali, come l'eguaglianza e la libertà religiosa, messi in pericolo da pratiche che si manifestavano con crescente pericolosità, fossero meritevoli di essere maggiromente tutelati tramite un trattamento penale differenziato giustificato dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che "impediscono il pieno sviluppo della persona umana".
Dunque, il motivo più profondo e grave della decisione della Camera è l'oggettivo disconoscimento della libertà di orientamento e identità sessuale delle persone, quanto meno come libertà meritevole di adeguata protezione in un momento in cui essa è aggredita dalla discriminazione, dal dileggio sociale, dalla violenza fisica anche mortale.
Oscar Wilde ha scritto: "ciò che si chiama peccato è essenzialmente un elemento di progresso". Appunto: in nome del "peccato", si è persa una eccellente occasione di progresso.