27/04/2009
Laicitą e clericalismo

E’ indiscutibile che l’art. 18 della Costituzione garantisca, con l’esercizio della libertà religiosa, il diritto delle comunità religiose, e fra queste della Chiesa cattolica, di esprimere il proprio insegnamento in pubblico.

Tuttavia, questo diritto può essere esercitato, sempre in base alla Costituzione, nel rispetto di talune condizioni:

  1. il regime costituzionale di separazione fra Stato e Chiesa, secondo l’art. 7 ciascuno indipendente e sovrano nel proprio ordine, e il regime concordatario vigente esigono che l’insegnamento pubblico della dottrina cattolica non costituisca un intervento diretto in specifiche questioni in trattazione da parte degli organi dello Stato. Così non pare essere stato quando, in occasione della campagna referendaria sulla legge in materia di fecondazione assistita, il cardinale Ruini, presidente della CEI, invitò i cattolici a non partecipare al referendum per far mancare il quorum richiesto per la sua validità; né quando papa Benedetto XVI ammonì in una udienza pubblica il Sindaco di Roma sulla illiceità morale di riconoscere giuridicamente le convivenze di fatto, nel momento in cui il Consiglio comunale stava discutendo l’istituzione di un registro delle unioni civili; né quando il cardinale Bagnasco, presidente della CEI, affermò che non si poteva rinunciare alla autonoma presenza sulla scena politica di un partito di espressa ispirazione cristiana, sostenendo le ragioni dell’UdC che, in polemica con Berlusconi, non intendeva confluire nel costituendo partito unico del centro-destra;
  2. la Chiesa non può esigere la traduzione in legge del proprio insegnamento, poiché è evidente che la legge deve regolare situazioni e comportamenti di tutti i cittadini, a qualunque etica essi si ispirino. Ad esempio, sia in materia di fecondazione assistita che di trattamento di fine vita, evangelici ed ebrei hanno espresso convinzioni assai diverse da quelle dei cattolici;
  3. la Chiesa deve rispettare le regole della discussione pubblica, nella quale nessuno può entrare pretendendo di avere ragione a priori in base al possesso di una presunta verità indiscutibile, ma si deve fondare sull’esposizione di argomenti razionali, e dalla quale, a volte, càpita di uscire senza che alcuno abbia riconosciuto la ragione altrui. Ciò non pare avvenga quando, come nel caso della campagna referendaria sulla legge sulla fecondazione assistita, sono stati adottati, da parte cattolica, slogan come “evita [di partecipare al referendum], è vita” e “non si vota sulla vita”, così negando spazio al dibattito di merito e distruggendo lo statuto stesso della discussione pubblica.

E' da qui che passa la differenza fra religiosità pubblica in uno Stato laico e regime clericale.

 
 
 
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